«Pure l’attività di piccolo imprenditore è esclusa dall’IRAP, qualora non vi siano riscontri di autonoma organizzazione». Così laCorte di Cassazione con l’ordinanza del 22 gennaio 2018 n. 1544, con la quale piazza Cavour ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate avverso un agente di commercio e rivenditore di articoli di cancelleria che aveva chiesto ilrimborso dell’IRAP versata dal 2000 al 2008.
Riprendendo l’enunciato delle Sezioni Unite (sentenza n. 9451/2016) la Corte romana ha confermato che il requisitodell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente sia: a) sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e b) impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione o si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria o meramente esecutive.
Oltretutto, l’attività di agente di commercio è esclusa dall’applicazione dell’imposta, ove si tratti di attività non organizzata (Cassazione, ordinanza n. 9325/2017). Il contribuente, nel caso in esame, svolgeva la propria attivitàindividualmente e senza l’aiuto di terzi, con l’ufficio nel proprio alloggio adibito ad uso promiscuo, dotato di autovettura, computer, telefono e cellulare «come oramai ogni cittadino». Ce n’era abbastanza per dichiarare improprie le pretese dell’Agenzia delle Entrate, il cui ricorso è stato respinto.